Statuto
Il nostro Statuto
CAPITOLO I: PRINCIPI E SCOPI
ART. 1
E’ costituita “Moby Dick” – Associazione per le Unità di Cura Continuativa -, in prosieguo denominata Associazione, con sede in Via dei Caudini, 4 – 00185 Roma. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Esecutivo senza comportare modifiche statutarie. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali o rappresentanze in ogni parte del territorio italiano e comunitario con semplice deliberazione del Consiglio Esecutivo, che deciderà sulla base delle finalità associative.
L’associazione viene costituita su base volontaristica e non ha fini di lucro.
L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.
L’associazione ha durata illimitata.
L’associazione opera in ambito sanitario.
ART. 2
L’Associazione ha le seguenti finalità:
- di assistenza e formazione;
- operare, attraverso lo strumento delle U.C.C. (Unità di cura continuativa), nell’ambito di un nuovo modello di assistenza socio-sanitaria che, ponendo la persona che incontra una malattia al centro degli interessi di diverse professionalità (mediche, psicologiche, etiche), si “prende cura” della sua sofferenza psico-fisica rispettandone la dignità;
- costituire sul territorio U.C.C. che realizzino un sistema integrato di interventi ambulatoriali e domiciliari a carattere socio-sanitario anche in attuazione a quanto previsto dalla attuale normativa;
- offrire a malati e familiari terapie di sostegno psicologico condotte da psicologi e/o psicoterapeuti regolarmente iscritti al relativo Ordine Professionale e in possesso dell’abilitazione. Formare e gestire gruppi di psicologi e psicoterapeuti preparati ad operare in ambito sanitario e in particolare nell’assistenza ai malati organici gravi e ai loro familiari;
- promuovere e realizzare la formazione continua degli operatori sanitari con riferimento a tutte le professioni e discipline sanitarie, individuando i principali bisogni formativi, curando tutte le fasi della progettazione e realizzazione degli eventi formativi secondo standard di qualità e mirando al continuo miglioramento della qualità stessa;
- promuovere la costituzione di Centri di Accoglienza per l’ospitalità di malati e familiari di ricoverati al fine di favorire la deospedalizzazione ed il trattamento ambulatoriale dei pazienti;
- impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà e collaborare alla formazione del volontariato e integrarlo nelle attività assistenziali e sanitarie;
- sviluppare la cooperazione tra gli enti pubblici e privati che erogano assistenza e che promuovono ricerca finalizzata strettamente agli scopi dell’Associazione con particolare riguardo al rapporto già esistente tra Università, istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico e A.S.L. Promuovere i rapporti di collaborazione con altri centri di oncologia e centri sanitari nazionali;
- favorire le possibilità di sostegno ai malati e alle famiglie sul territorio di appartenenza e i rapporti tra il personale medico, infermieristico e le famiglie stesse. Diffondere una cultura psicologica che riconosca e risponda ai bisogni dei malati e delle loro famiglie e aiuti le equipe sanitarie nella relazione di cura;
- contribuire a stimolare riflessioni e condivisione sul tema dell’assistenza a persone colpite da malattie organiche gravi.
- il settore di attività dell’associazione è quello sanitario.
L’associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse; in osservanza a tale principio potrà promuovere e/o organizzare tutte le iniziative che possono contribuire al raggiungimento delle finalità statutarie, ad esempio studi, ricerche e sperimentazioni, dibattiti, forum, concerti, conferenze progetti, campagne di sensibilizzazione e informative, convegni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore sanità;
- potrà produrre e/o distribuire, direttamente e/o per conto terzi, materiale informativo, pubblicitario, culturale realizzato secondo le diverse modalità disponibili, ideare, promuovere, realizzare libri, bollettini, opuscoli, atti di convegni, web magazine, concernenti le attività sociali;
contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento della propria attività; stipulare convenzioni o collegarsi con singoli cittadini, società, associazioni, istituzioni, organismi ed Enti pubblici o privati la cui cooperazione si riterrà utile al perseguimento dello scopo sociale; potrà accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali.
L’associazione potrà svolgere la sua attività sia mediante strutture proprie che nell’ambito degli ospedali o di altre strutture pubbliche o private.
L’associazione assicurerà i soci volontari che agiranno per suo conto contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
CAPITOLO II – RAPPORTO ASSOCIATIVO
ART. 3
I soci sono Ordinari, Sostenitori, Onorari.
Possono chiedere di far parte dell’Associazione in qualità di socio Ordinario, tutti coloro che, conseguita la maggiore età, ne chiedano l’ammissione dichiarando di aver preso conoscenza dello Statuto, di condividere le finalità associative, e di volere contribuire allo sviluppo della Associazione e partecipare alle sue attività a titolo volontario e gratuito. La domanda va presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo che delibera in merito alla sua ammissione.
I soci Ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Esecutivo.
Sono soci sostenitori tutti coloro che, previa iscrizione alla Associazione, intendono offrire risorse e mezzi finanziari all’associazione per il conseguimento delle sue finalità pur non partecipando alle attività. Ogni socio ha il diritto: di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare; di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dall’associazione e di usufruire dei servizi; di dare le dimissioni quando vuole. Ogni socio è obbligato: ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento interno, le deliberazioni degli organi di amministrazione; a versare il contributo associativo; a svolgere le attività preventivamente concordate
ART. 4
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Esecutivo.
La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, decesso, morosità, indegnità.
Sulle ultime due delibera il Consiglio Esecutivo. E’ ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri contro le deliberazioni del Consiglio Esecutivo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione oggetto del presente articolo.
ART. 5
Le somme versate all’Associazione dai Soci dimessi o radiati rimangono dell’Associazione in qualsiasi caso.
ART. 6
Acquisiscono qualità di Socio Onorario, su ammissione dell’Assemblea, persone che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione e che hanno dimostrato particolare sensibilità nel campo dell’impegno sociale e istituzioni pubbliche o private che perseguono scopi socio-sanitari assistenziali. La loro ammissione viene deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Esecutivo.
CAPITOLO III: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 7
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Esecutivo
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri
Le cariche sono:
- – Presidente
- – Vice Presidente
- – Consigliere
- – Tesoriere
- – Segretario
- – Membro del Collegio dei Probiviri
- – Membro del Collegio dei Sindaci
Le cariche sono gratuite, hanno durata triennale rinnovabile, sono tra loro incompatibili. Lo status di socio non implica una carica che viene deliberata dall’Assemblea Direttiva.
ART. 8
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci dell’associazione in regola con il pagamento delle quote associative. L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria con preavviso di 20 giorni su convocazione del Presidente a mezzo affissione di comunicato nella sede dell’Associazione. Si riunisce in via straordinaria con preavviso di 20 giorni su convocazione del Presidente a mezzo affissione di comunicato nella sede dell’Associazione. L’ Assemblea straordinaria è dichiarata valida quando sono presenti i ¾ dei soci e i punti all’ordine del giorno sono approvati se sussiste il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea:
- Elegge il Consiglio Esecutivo
- Delibera sugli indirizzi e sulle linee generali e statutarie della Associazione
- Delibera sul bilancio consuntivo a maggioranza
- Delibera sulla costituzione di gruppi di studio per il potenziamento dell’attività
- Elegge, a scrutinio segreto, i membri del Collegio dei Sindaci ed i membri del Collegio dei Probiviri.
Il verbale dell’assemblea è disponibile per la consultazione a richiesta di ciascun socio o membro di ciascun organo presso la sede dell’Associazione.
Alla fine di ogni anno il Consiglio Esecutivo procede alla redazione del bilancio consuntivo che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo comprende stato patrimoniale, rendiconto a proventi ed oneri e sarà redatto secondo principi di competenza, prudenza e trasparenza, ponendo a confronto i dati con le risultanze dell’esercizio precedente.
Il bilancio e l’o. d. g. si intendono approvati qualora la maggioranza relativa (metà più uno dei presenti) esprima parere favorevole. I soci che sono impossibilitati a partecipare fisicamente all’assemblea possono manifestare il loro voto tramite raccomandata A/R che dovrà pervenire il giorno precedente a quello stabilito per la convocazione o prima. In unica alternativa il socio potrà delegare con procura scritta altro socio che potrà ricevere un massimo di tre deleghe.
ART. 9
Il Consiglio Esecutivo è composto dal Presidente, 1 Vice Presidente, 2 Consiglieri, 1 Tesoriere, 1 Segretario.
Il Consiglio Esecutivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri con preavviso di 15 giorni a mezzo affissione di comunicato nella sede Associativa.
Sono compiti del Consiglio Esecutivo:
- l’assegnazione delle cariche al suo interno.
- la nomina eventuale di un Presidente Onorario con valore puramente simbolico.
- deliberare sulla ammissione ed esclusione dei soci.
- deliberare sulla riscossione dei fondi, sull’amministrazione del patrimonio sociale nonché sulle spese di gestione.
- predisporre la redazione del bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea dei Soci.
- approvare i regolamenti organizzativo-funzionali ed operativi delle U.C.C. e dell’Associazione.
- deliberare l’ammontare delle quote associative annuali.
Il Presidente ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; coadiuvato dal PresidenteVice provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Esecutivo e dell’Assemblea dei Soci.
Ad esso spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
I Consiglieri coadiuvano il Presidente sulla scelta degli indirizzi e sulle linee generali dell’Associazione.
E’ compito del Tesoriere curare l’aspetto finanziario dell’attività dell’Associazione e la contabilità che in ogni momento deve poter essere visionata dai Soci su richiesta. Fornisce i pareri richiesti al Consiglio Esecutivo.
E’ compito del Segretario assicurare la gestione continuativa ed il normale funzionamento dell’Associazione.
ART. 10
Il Collegio dei Sindaci, eletto dall’Assemblea dei Soci è composto da 2 membri effettivi e 1 supplente. E’ suo compito il controllo sulla contabilità e sui bilanci sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Esecutivo con voto consultivo.
ART. 11
Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea dei Soci è composto da 2 membri effettivi e 1 supplente.
E’ suo compito decidere, previe adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i Soci e tra questi e gli Organi dell’Associazione. Decide, sempre in sede di ricorso, sulle deliberazioni che neghino l’ammissione dell’aspirante socio.
I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dall’evento in contestazione e devono essere definiti entro il termine perentorio di due mesi dalla presentazione.
Il Collegio emette:
- ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove.
- lodi decisori del merito delle controversie.
I lodi del Collegio devono essere motivati. Sono comunicati alle parti a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo.
Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.
Le sanzioni che possono essere comminate sono:
- il richiamo scritto
- la deplorazione con diffida
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche
- l’espulsione di cui al precedente art. 4.
I probiviri non possono far parte di organi deliberanti.
ART. 12
Un Presidente Onorario può essere eletto dal Consiglio Esecutivo tra personalità eminenti nel campo dell’impegno sociale.
Tale carica ha valore esclusivamente simbolico.
Le cariche sociali non possono essere retribuite, tuttavia può essere corrisposto un rimborso spese a tutte le persone che collaborano al regolare svolgimento delle funzioni statutarie.
I soci volontari, fatto salvo il rimborso spese, prestano la loro opera gratuitamente e le prestazioni saranno gratuite anche per i fruitori di tale servizio.
Tutti i soci che operano nell’associazione pertanto prestano gratuitamente la propria opera con quelle mansioni che sono loro affidate dal Consiglio Esecutivo, senza nulla richiedere o pretendere quale corrispettivo di tali prestazioni.
L’associazione può assumere alcuni lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti che il Consiglio Esecutivo ritiene necessari al regolare funzionamento associativo oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta per i fini statutari. I rapporti tra l’associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. I rapporti tra l’associazione e i collaboratori di lavoro autonomi sono disciplinati dalla legge
CAP.IV: PATRIMONIO
ART. 13
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative versate annualmente dai Soci, da tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti a qualsiasi titolo nonché dai proventi derivanti da fondi versati a qualsiasi titolo da parte di privati o Enti pubblici, compresi contratti e Convenzioni.
I singoli associati non possono pretendere, in caso di recesso o radiazione, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati né chiedere, finché dura l’Associazione, la divisione del fondo comune o patrimoniale.
Il patrimonio verrà utilizzato unicamente per realizzare iniziative coerenti con le finalità dell’Associazione.
Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali possono derivare anche dai proventi di attività promozionali; dai proventi derivanti da ricerche e studi o dalla edizione di documenti, riviste o libri realizzati dall’associazione; dai proventi di attività commerciali, produttive e formative accessorie e marginali esclusivamente connesse ai fini statutari.
Le eventuali eccedenze attive, detratti i costi di gestione e le spese, saranno reinvestite per il conseguimento degli scopi associativi, con espresso divieto di distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.
ART. 14
L’Associazione risponde di fronte ai terzi ed all’Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente congiuntamente al Tesoriere per gli aspetti economici e finanziari ed al Segretario per il settore relativo alla amministrazione.
ART. 15
In caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa l’assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori e esaurita la fase di liquidazione delibera la devoluzione del patrimonio netto residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o ai fini di pubblica utilità.
ART. 16
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti e gli eventuali regolamenti interni adottati dal Consiglio Esecutivo su singoli argomenti.
Agevolazioni fiscali
L’Associazione Moby Dick Onlus è un’organizzazione costituita con atto pubblico che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, iscritta nel registro di volontariato della Regione Lazio ai sensi della Legge n. 266 dell’11 agosto 1991.
È utile ricordare quindi che le erogazioni liberali a favore dell’Associazione dal 01 gennaio 2018:
Per le persone fisiche
- sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 35% dei valori erogati per un importo complessivo non superiore a 30.000 Euro in ciascun periodo di imposta;
- sono deducibili dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Per gli Enti e le Società
- sono deducibili dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Il regime di favore non è cumulabile con altre analoghe agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime erogazioni liberali.
I versamenti, ai fini delle agevolazioni fiscali, dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 d. lgs. 241/1997 (carte di credito, assegni bancari e circolari)
Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione.
Ricordati di conservare:
- la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
- l’estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
- l’estratto conto del proprio conto corrente, in caso di bonifico;
- la fotocopia dell’assegno e l’estratto conto del proprio conto corrente in caso di donazione con assegno